La Cassazione ha definitivamente chiarito un concetto fondamentale legato alle perdite non patrimoniali nella colpa professionale di un avvocato.
“Va […] fermamente ribadito, in considerazione della funzione istituzionale attribuita a questa Corte, che il danno non patrimoniale è cosa diversa da quello patrimoniale e che, perciò, l’atto della liquidazione non comporta alcun cambiamento della natura del danno, ovvio essendo che la liquidazione traduce comunque il pregiudizio sofferto in un’entità economicamente valutabile”.
Con queste lapidarie parole la Corte di Cassazione mette definitivamente fino al grande dubbio che attanagliava la dottrina assicurativa: ma gli avvocati che esercitano nel diritto penale erano realmente coperti per i loro errori professionali con la stragrande maggioranza delle polizze ante Decreto Ministeriale del 22/09/2016?
La risposta, purtroppo, è no.
O almeno non lo erano per tutti i possibili danni che potevano cagionare ai clienti soprattutto quando il danno era di tipo “non patrimoniale” ovvero colpiva la sfera dei diritti inviolabili.
Come il caso dell’ingiusta detenzione, per esempio. Tipologia che, appunto, interessa particolarmente gli Studi Legali che operano nel diritto penale.
La frase sopra riportata è presa dalla Sentenza 15.6.2016 n. 12280, Cassazione civile sez. III, e riguarda il caso di un cliente che convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Monza, il proprio legale, chiedendo che egli fosse condannato, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni conseguenti all’ingiusta privazione della libertà personale ed alla perdita di chances da lui sofferte.
Il professionista, nel caso in specie, chiese di essere manlevato dalla propria Compagnia di assicurazioni (qui si tratta di Generali, ma poteva essere qualunque altra) che però, nel giudizio, eccepì l’inoperatività della polizza, in quanto limitata alle sole perdite patrimoniali.
Come ho più volte ribadito, anche all’interno della mia GUIDA GRATUITA, l’assicurazione Generali ha ragione. I contratti assicurativi sono sempre stati molti chiari a tal proposito. Poi bisogna vedere com’erano venduti e proposti dagli intermediari. Ma la Compagnia aveva ragione.
I contratti erano chiarissimi. L’oggetto della copertura nelle polizze professionali “ante” DM del 22/09/2016 dicevano quasi tutte più meno questo:
“La Società si obbliga a tenere indenne L’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento per: Perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza di AVVOCATO cosi come disciplinata dalle vigenti leggi in materia”.
Tale dettato lasciava poco spazio a dubbi interpretativi: perdite patrimoniali e non “tutte le perdite”.
Ed infatti la Cassazione ha ribadito:
“In materia di responsabilità professionale dell’avvocato conseguente alla tardiva impugnazione di una sentenza penale di condanna, alla quale faccia seguito l’impossibilità per il cliente di ottenere in sede di appello una condanna a pena minore, il danno da risarcire in favore del condannato, di natura non patrimoniale, va a ristorare la sofferenza conseguente al protrarsi di una detenzione […]”.
Questa ha portato alla seguente decisione:
“In conseguenza dell’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio per quanto riguarda la domanda di manleva proposta dall’avv. S. nei confronti della s.p.a. Generali Assicurazioni, con condanna della professionista, in solido con D.P.L., alla rifusione delle spese di tutti e tre i gradi di giudizio in favore della società di assicurazione, liquidati come da dispositivo”.
Quindi, il professionista, non solo ha dovuto pagare i danni al proprio cliente ma ha dovuto ovviamente rifondere pure le spese legali della sua Compagnia.
Forse Assicurazioni Generali è stata cattiva? Assolutamente no. Lo ribadisco, Assicurazioni Generali non è stata cattiva perché ha assolutamente ragione.
La copertura riguardava esclusivamente le perdite patrimoniali.
Il problema è l’assicuratore che ha venduto all’avvocato penalista questa polizza. Se tu pratichi nell’ambito del diritto penale ed hai a che fare quotidianamente (o anche saltuariamente) con procedimenti in cui i tuoi patrocinati rischiano, ad esempio, la detenzione (cosa ovvia in un processo penale per reati che prevedono pene “di un certo tipo”), ricordati che la quasi totalità delle polizze italiane non ti copriva fino a ieri.
L’assicuratore di Generali non avrebbe dovuto vendere la polizza ad un penalista. Ad un civilista si, ad un giuslavorista si. Ma non ad un penalista.
L’unica alternativa era acquistare le polizze del mercato estero tipo Lloyd’s, anche se, comunque, potevano darti altri tipi di problemi (nella mia Guida Gratuita trovi i dettagli).
Non vi era alternativa se volevi la copertura anche per le perdite non patrimoniali.
E quindi mi domando: il tuo assicuratore te lo aveva detto? Oppure come il tuo collega di Monza sei stato anche tu assicurato per le sole perdite patrimoniali con il rischio di restare senza difese davanti ad un procedimento a tuo carico per danni non patrimoniali, come un’ingiusta detenzione per ritardata costituzione?
Ed il tuo assicuratore ti ha chiesto se tratti procedimenti di diritto penale per i quali questi casi erano esclusi? Oppure ti ha detto: “vai tranquillo questa polizza copre praticamente tutto”?
Per quale motivo quell’assicuratore non avvisò il proprio cliente? Per malafede? Per scarsa conoscenza della materia? Per superficialità? Perché non sapeva di cosa stessimo parlando?
Se l’avvocato fosse stato a conoscenza della scopertura forse si sarebbe assicurato altrove oppure avrebbe accettato il rischio consapevolmente, ma in quel procedimento contro di lui non avrebbe sprecato tempo citando la Compagnia in giudizio, con la certezza di pagare le spese legali in caso di soccombenza. Cosa che si è puntualmente verificata (nota che vi sono state spese per tre gradi di giudizio… fai tu i conti).
Tu in che modo sei assicurato? Il tuo assicuratore ti aveva messo in guardia da questo meccanismo a suo tempo? Oppure hai rischiato grosso fino a ieri?
Ed ora che la nuova normativa ha risolto almeno questo problema, davvero vuoi continuare a dare fiducia a chi si è dimostrato incapace di darti la giusta sicurezza?
La nuova normativa del DM 22/09/2016 non ha risolto tutti i problemi legati ai pericoli che si annidano dietro una polizza di R.C. Professionale per Avvocati.
Ce ne sono ancora tantissimi e non è vero che “gli assicuratori sono tutti uguali” e quindi tanto vale sceglierlo a caso.
Per questo voglio darti il mio contributo affinché tu possa orientarti in questo mondo intricato, nella maniera in cui solo un assicuratore può esserti di aiuto, svelandoti le trappole “da dentro il sistema”.
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Cosicché tu possa agevolmente evitare di essere il prossimo sfortunato protagonista di una sentenza della Cassazione come quella di cui ti ho parlato.
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Ilie Rizzato