La Cassazione ha definitivamente chiarito un concetto fondamentale legato alle perdite non patrimoniali nella colpa professionale di un avvocato.
“Va […] fermamente ribadito, in considerazione della funzione istituzionale attribuita a questa Corte, che il danno non patrimoniale è cosa diversa da quello patrimoniale e che, perciò, l’atto della liquidazione non comporta alcun cambiamento della natura del danno, ovvio essendo che la liquidazione traduce comunque il pregiudizio sofferto in un’entità economicamente valutabile”.
Con queste lapidarie parole la Corte di Cassazione mette definitivamente fino al grande dubbio che attanagliava la dottrina assicurativa: ma gli avvocati che esercitano nel diritto penale erano realmente coperti per i loro errori professionali con la stragrande maggioranza delle polizze ante Decreto Ministeriale del 22/09/2016?
La risposta, purtroppo, è no.