Con un Decreto Ministeriale sono stati stabiliti i contenuti obbligatori delle polizze professionali ed infortuni in relazione all’attività di avvocato
Il Decreto Ministeriale del 22/09/2016 completa in maniera (quasi) definitiva il lungo processo legislativo che ha portato all’obbligatorietà delle coperture assicurative per gli avvocati.
Non solo per quanto riguarda il problema dell’RC Professionale ma anche l’ulteriore copertura assicurativa infortuni, sia del legale sia degli eventuali collaboratori privi di assicurazione obbligatoria Inail.
Nel decreto sono riportati i contenuti ed i limiti di garanzia indispensabili alla tutela dei clienti e dei terzi duranti l’attività forense.
Questo il testo del Decreto.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 22 settembre 2016
copertura della responsabilita’ civile e degli infortuni derivanti
dall’esercizio della professione di avvocato. (16A07253)
Visto l’art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, e successive modifiche;
Visto l’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;
Visto l’art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 «Nuova
disciplina dell’ordinamento della professione forense»;
Ritenuto di dover stabilire le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilita’
civile e degli infortuni derivanti dall’esercizio della professione di avvocato;
1. L’assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita’ civile dell’avvocato per tutti i danni che dovesse
colposamente causare a terzi nello svolgimento dell’attivita’ professionale.
2. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente,
temporaneo, futuro.
3. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ dell’avvocato anche per colpa grave.
4. L’assicurazione deve coprire la responsabilita’ per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell’assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attivita’ professionale» deve intendersi:
a) l’attivita’ di rappresentanza e difesa dinanzi all’autorita’ giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l’iscrizione a ruolo della causa o l’esecuzione di
notificazioni;
c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
d) la redazione di pareri o contratti;
e) l’assistenza del cliente nello svolgimento delle attivita’ di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero
di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.
7. E’ facolta’ delle parti pattuire l’estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attivita’ al cui svolgimento l’avvocato
sia comunque abilitato.
8. L’assicurazione deve prevedere, altresi’, la copertura della responsabilita’ civile derivante da fatti colposi o dolosi di
collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.
9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilita’ per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli
e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilita’ solidale dell’avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l’assicurazione deve prevedere la
copertura della responsabilita’ dell’avvocato per l’intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
1. L’assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattivita’ illimitata e un’ultrattivita’ almeno decennale per gli
avvocati che cessano l’attivita’ nel periodo di vigenza della polizza.
2. L’assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell’assicuratore dal contratto a
seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattivita’.
1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati
secondo i seguenti criteri:
2. In presenza di franchigie e scoperti, l’assicuratore sara’ comunque tenuto a risarcire il terzo per l’intero importo dovuto,
ferma restando la facolta’ di recuperare l’importo della franchigia o dello scoperto dall’assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa
risarcitoria del terzo.
3. E’ facolta’ delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.
4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’art. 1917, comma 3, secondo periodo, del codice civile.
1. L’assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.
2. L’assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell’attivita’ professionale e a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, l’invalidita’ permanente o l’invalidita’ temporanea, nonche’ delle spese mediche.
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l’infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell’attivita’ professionale.
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:
capitale caso morte: euro 100.000,00;
capitale caso invalidita’ permanente: euro 100.000,00;
diaria giornaliera da inabilita’ temporanea: euro 50,00.
1. Fatta salva l’informazione da rendere al cliente ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, gli estremi delle polizze assicurative attuative dell’obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalita’ presso l’Ordine al quale l’avvocato e’ iscritto e presso il Consiglio nazionale forense, e sono pubblicati sui rispettivi siti internet.
2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente all’entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adeguate
alle disposizioni in esso dettate.
Roma, 22 settembre 2016
Il Ministro: Orlando